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DIFFAMAZIONE ON-LINE: confine tra libertà di opinione e reato.

M_DAMICO italo Red Italo

info: lex@italored.it

Nell’era digitale la diffamazione online sfida l’equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità civile e penale. Questo articolo esplora le implicazioni legali della diffamazione su Internet, analizzando alcuni aspetti che vanno dalla ricerca dell’autore, alla difesa contro le accuse ingiuste ed al ruolo svolto dalla giustizia in un mondo sempre più connesso.

Pare sia stato l’anatomopatologo francese Philibert Joseph Roux a definire la diffamazione come “un verdetto di colpevole pronunciato in assenza dell’imputato, a porte chiuse, senza difesa o appello, da un giudice interessato e prevenuto”.


La diffamazione è un reato contro l’altrui onore dalle radici antiche, facendosene menzione già nelle narrazioni della Bibbia che si concretizza nella lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo, compromettendone, in tal modo, la sua immagine o il suo decoro.

L’art. 595 del Codice Penale definisce la diffamazione come l’offesa alla reputazione altrui, comunicata a più persone con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione, in assenza della persona offesa. Il trasgressore è punito con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a 1.032,00 euro.

Le pene aumentano se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro) o se l’offesa è perpetrata attraverso la stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in un atto pubblico (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro).
L’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati via Internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., poiché si tratta di una condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, indipendentemente dalla modalità informatica di condivisione e trasmissione. È importante precisare che il requisito della comunicazione a più persone sussiste anche quando le espressioni offensive pronunciate a carico di un soggetto vengono comunicate anche a una sola persona purchè in assenza dell’interessato.
Il reato di diffamazione è punibile su querela della persona che ne è vittima.


Diffamazione senza fare nomi: si configura ugualmente il reato?

Nella maggioranza dei casi, la diffamazione coinvolge la menzione del nome della persona diffamata, il che ovviamente facilita l’identificazione della persona offesa dal reato.

Una domanda che potrebbe sorgere è se il reato si configuri anche quando la vittima non viene identificata per nome e cognome.

La risposta è affermativa.
Quante volte capita di leggere sui social network insulti rivolti a soggetti apparentemente anonimi ma facilmente identificabili come destinatari delle offese? Anche in questi casi si può ricorrere alla giustizia per la tutela dei propri diritti, poiché scrivere offese online senza menzionare il nome della vittima costituisce comunque un reato, a condizione che una serie di riferimenti spazio-temporali consenta di attribuire il materiale diffamatorio a una persona specifica.


Individuare l’autore del reato può essere a volte difficile.

Se è relativamente semplice identificare la vittima del reato di diffamazione, non altrettanto si può dire per l’identificazione dell’autore materiale del reato, data la complessità del mezzo utilizzato (Internet) per la diffusione del materiale diffamatorio. Non è sufficiente risalire al titolare dell’account da cui è stato scritto un commento diffamatorio per essere certi di aver individuato l’autore del reato. Al contrario, sarà necessario che l’autorità giudiziaria competente identifichi l’indirizzo IP, ossia il codice numerico assegnato in via esclusiva a ciascun dispositivo elettronico.
Tramite l’indirizzo IP è possibile identificare l’utenza da cui è stato pubblicato il contenuto diffamatorio e verificare se può essere attribuito al soggetto sospettato di essere l’autore del reato. Senza l’indirizzo IP di provenienza, non può scattare la condanna per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. In assenza di questa prova, non si può raggiungere il massimo grado di certezza circa l’attribuzione della responsabilità penale e potrebbe essere ipotizzata, come soluzione alternativa, l’ipotesi di un utilizzo abusivo da parte di terzi o la clonazione del sistema informatico utilizzato per consumare il reato. In questi casi si applica la regola del “favor rei”, ossia il dubbio deve essere interpretato a favore del reo.


Il gestore del sito internet risponde dei contenuti diffamatori pubblicati da altri?

Un’altra problematica che ha impegnato la giurisprudenza negli ultimi anni riguarda la responsabilità penale del gestore di un sito internet o di un blog per i contenuti diffamatori pubblicati da altri.
In merito, si tende a escludere la responsabilità del blogger o del gestore del sito nei casi in cui quest’ultimo non fosse a conoscenza del commento offensivo presente sul portale da lui gestito, oppure quando avesse provveduto tempestivamente alla rimozione del contenuto contestato. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “il blogger può essere ritenuto responsabile dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi solo quando, avendo preso conoscenza della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente”. Si rende, pertanto, necessaria una verifica della consapevole adesione da parte di quest’ultimo al significato dello scritto offensivo alla reputazione altrui, adesione che può realizzarsi mediante la volontaria mancata rimozione dello scritto stesso” (Cass. pen., sez. V, 08/11/2018, n. 12546).


Quindi, il gestore del sito internet, in generale, ha l’obbligo giuridico di rimuovere i contenuti diffamatori a pena di corresponsabilità nel reato. Se il blogger o il gestore di un sito, nonostante le richieste da parte dell’interessato, non procede alla rimozione di un commento diffamatorio, potrebbe essere considerato responsabile penalmente per diffamazione in concorso con l’autore materiale del commento.

Consenso alla pubblicazione: è sufficiente per evitare il reato di diffamazione?

In alcuni casi, il titolare dei dati sensibili autorizza la pubblicazione di un certo contenuto (ad esempio, foto più o meno compromettenti) su un sito web o sui social network. Successivamente, però, il materiale autorizzato viene diffuso in contesti e per scopi diversi da quelli inizialmente previsti, senza il consenso della vittima. Anche in questo caso si configura il reato di diffamazione aggravata.
La giurisprudenza penale si è pronunciata più volte in merito, ritenendo che il reato di diffamazione si configuri anche quando la pubblicazione di immagini fotografiche su un sito Internet avviene in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali era stato prestato il consenso iniziale (Cass. pen., sez. III, 19/03/2019, n. 19659; in senso conforme Cass. Pen., sez. 05, del 19/06/2008, n. 30664). Pertanto, avere una liberatoria scritta da parte del titolare dei dati sensibili non equivale a ottenere un’autorizzazione illimitata alla divulgazione degli stessi. È necessario stabilire i confini dell’autorizzazione, al di là dei quali si risponde penalmente di diffamazione aggravata in caso di pubblicazione non autorizzata.


Le recensioni: tra reato e libera manifestazione di opinioni personali

È sempre più comune, dopo aver trascorso una vacanza o essersi recati in un ristorante o un hotel, scrivere recensioni online su siti o portali dedicati come TripAdvisor, Airbnb, Facebook o Google. Non sempre si è soddisfatti del servizio ricevuto al punto da sentirsi in dovere di scrivere commenti negativi che possono influire sulla reputazione dell’attività commerciale o professionale interessata. La domanda è se scrivere recensioni negative costituisca un reato o una libera manifestazione del proprio pensiero.
La giurisprudenza più recente ritiene che in questi casi non si configuri il reato di diffamazione. Pertanto, scrivere una recensione negativa online è considerato un esercizio del diritto di critica e di libera manifestazione del proprio pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione. Tuttavia, l’esercizio di questo diritto deve rispettare alcuni limiti:
le espressioni utilizzate nel commento non devono essere gratuitamente offensive e diffamatorie.
La critica deve essere fondata, ossia i fatti rappresentati nella recensione devono essere effettivamente accaduti.
In questi casi, i destinatari della recensione devono accettare i commenti negativi, soprattutto perché il gestore di un’attività commerciale, operando sul mercato, accetta anche il rischio che i propri servizi non siano graditi e possano essere criticati.


Come può tutelarsi la vittima di diffamazione?

La diffamazione assume, nel nostro ordinamento, rilevanza sia penale (costituendo un delitto) che civile, potendo la persona offesa chiedere il risarcimento dei danni subiti quali conseguenza del reato.

Per agire penalmente, la vittima di diffamazione deve presentare una formale querela entro tre mesi dai fatti di reato, recandosi presso gli uffici della polizia giudiziaria o direttamente presso la competente Procura della Repubblica. Poiché la portata lesiva del reato risiede anche nella pubblicazione “online” del materiale diffamatorio, se il titolare del sito internet, della pagina telematica o del blog rifiuta di rimuovere il materiale diffamatorio, nonostante le richieste della parte offesa, quest’ultima può chiedere al magistrato inquirente di disporre il sequestro del sito o della pagina telematica contenente il commento diffamatorio incriminato. In questi casi, il giudice può disporre il sequestro di gruppi Facebook, con l’oscuramento dei profili sulla pagina web, se ritiene che ci sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione dello stesso. Anche se le forme di comunicazione telematica, come blog o social network, sono un’espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero, garantito dall’art. 21 della Costituzione, non godono delle garanzie costituzionali previste per il sequestro della stampa, anche nella forma online, poiché rientrano nei generici siti internet che non sono soggetti agli obblighi e alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa. Pertanto, possono essere soggetti a sequestro.

Per il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito di diffamazione, la parte offesa può scegliere se costituirsi parte civile nel processo penale o chiedere il risarcimento in sede civile.


Diffamazione di persona defunta: anche gli eredi possono ottenere tutela sia in sede penale che civile

L’art. 595 del Codice Penale prevede la possibilità per i parenti stretti di una persona deceduta, che sia morta prima di poter presentare una querela, di poter querelare il soggetto che ha offeso la memoria del defunto, loro parente prossimo. Il pregiudizio causato all’onore e alla reputazione del defunto si estende ai parenti stretti, che subiscono un danno diretto e immediato e maturano il diritto alla tutela dell’onore e della dignità del parente defunto.

Come evitare di essere accusati di diffamazione?

Per evitare di essere accusati di diffamazione, è importante tenere presente che il diritto costituzionale alla libera manifestazione del proprio pensiero e delle proprie opinioni deve essere esercitato nel rispetto dei limiti della continenza, pertinenza e veridicità. Ogni volta che si esprimono opinioni su altre persone, è fondamentale ricordare che il diritto trova il suo naturale limite nella tutela del destinatario delle manifestazioni di pensiero.

Pertanto, è importante rispettare i seguenti principi:
utilizzare espressioni che non siano gratuitamente offensive e diffamatorie ed
assicurarsi che le critiche siano fondate su fatti effettivamente accaduti e che siano pertinenti all’argomento trattato.


Andare oltre questi limiti non è consentito e può comportare di dover rispondere penalmente per il reato di diffamazione.

La libera manifestazione delle proprie opinioni deve quindi essere accompagnata dalla responsabilità nell’uso delle parole e dalla consapevolezza dei possibili effetti dannosi delle proprie dichiarazioni sugli altri.

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