Capita oramai tutti i giorni di essere contattati al cellulare da call center che propongono nuove promozioni di telefonia, nuove forniture di luce e gas, vini, cosmetici e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo i nostri dati circolano anche grazie al consenso che rilasciamo spesso e frettolosamente, ad esempio, quando sottoscriviamo la tessera fedeltà di un grande magazzino e il commesso ci propone di ricevere via sms le promozioni in tempo reale. Irretiti dalla comodità di essere sempre aggiornati o svogliati nel leggere le condizioni contrattuali (spesso scritte in caratteri minuscoli) concediamo agli operatori commerciali l’assenso all’utilizzo del nostro cellulare e, purtroppo, alla cessione del numero. Una buona regola per evitare la sempre maggiore circolazione del proprio numero telefonico sarebbe quella di non rilasciare mai il “consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali” così evitando di rendere il proprio telefono una facile preda per i call center.
D’altro canto il nostro telefono potrebbe comparire sul web perché immesso volontariamente in una propria pagina, in un Albo professionale, in un sito di vendita on line o per la pubblicazione di un curriculum vitae, in questo caso il numero di cellulare diviene “pubblico” liberamente fruibile dai terzi anche per scopi non attinenti alla finalità per la quale è stato pubblicato.
La comodità di essere sempre reperibile ha quindi un suo rovescio e implica la scomodità di ricevere (peraltro nelle ore dei pasti con ameno tempismo) telefonate sgradite e incomode.
Per vietare l’utilizzo del proprio telefono quale veicolo pubblicitario potrebbe essere sufficiente l’iscrizione on line al Registro delle Opposizioni al seguente link https://abbonati.registrodelleopposizioni.it/iscrizione/.
Il Registro delle Opposizioni, istituito con il DPR 178/2010 e riformato con il D. Lgs. 5/2018, grazie al Regolamento attuativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/03/2022, consente l’esercizio del diritto di opporsi all’uso delle utenze a tutti coloro che abbiano la disponibilità di un numero telefonico fisso o mobile, presente o meno su pubblici elenchi.
Prima della cennata riforma, il diritto di opporsi attraverso l’iscrizione nel registro era riservato solamente ai numeri presenti in elenchi telefonici pubblici ma dal 27/07/2022 è prevista la possibilità per chiunque possegga un’utenza mobile di iscriversi nel registro delle opposizioni così revocando qualunque consenso rilasciato antecedentemente.
L’iscrizione nel Registro delle Opposizioni non implica automaticamente la cessazione dei disturbi da parte di operatori commerciali senza scrupoli considerato che le aziende potrebbero servirsi di call center dislocati all’estero, fuori dall’Unione Europea, ovvero decidere di infrangere la legge avvalendosi delle utenze telefoniche di utenti pur iscritti al Registro.
Il meccanismo sanzionatorio prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro per gli operatori telefonici o commisurate al fatturato annuo dell’impresa (con il limite del 4%).
Ad esempio con provvedimento n. 443 del 16/12/2021 il Garante per la
Protezione dei dati personali ha condannato un’impresa al pagamento di una sanzione pari a 26 milioni di euro per aver indebitamente utilizzato numeri telefonici iscritti nel Registro delle Opposizioni.
È dunque importante, al fine di rendere effettivo ed efficace il sistema sanzionatorio, segnalare al Garante della privacy le eventuali violazioni da parte di operatori commerciali o call center commesse successivamente all’iscrizione nel Registro delle Opposizioni scaricando il modulo pdf all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb1814864 , compilandolo e spedendolo all’indirizzo e.mail protocollo@gpdp.it.
Al fine di segnalare le violazioni occorre avere l’accortezza di segnarsi la data e l’ora della telefonata, la società che ha usato il numero inibito, l’oggetto della promozione e il numero di telefono del chiamante poiché questi dati sono necessari per la compilazione del modulo.
Qualora l’iscrizione al Registro non sia sufficiente ad arrestare il proliferare delle chiamate si possono anche seguire questi semplici passi:
1) tenere a mente il nome dell’operatore commerciale, bancario, assicurativo o del settore energetico;
2) revocare il consenso all’uso del numero di cellulare opponendosi al trattamento dei dati per il marketing diretto compilando il modulo scaricabile alla pagina https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9038275
3) inviare il modulo compilato, unitamente alla copia del proprio documento di identità, all’operatore che ha utilizzato il numero di cellulare per finalità commerciali, agli indirizzi email che sono indicati nelle informazioni sulla privacy dei singoli operatori commerciali.
In base all’art. 21, par.2 e 3 del Reg. UE 2016/679 (cd. “GDPR”) vi è sempre diritto di revocare il consenso all’uso dei propri dati per il marketing diretto, anche se si è clienti di un determinato fornitore, ed alla revoca del consenso consegue il dovere dell’operatore di cancellare o comunque sopprimere il numero di telefono, il nome ed il cognome, al fine
di evitare futuri contatti. Anche in questa ipotesi, qualora l’operatore o il fornitore non cessino le chiamate, è sempre necessaria la segnalazione al Garante della privacy, seguendo le indicazioni poc’anzi riferite.
Avv. Leonardo Torsani