
introduzione
Immaginate di incrociare per strada una persona che, mentre cammina, sta traducendo in tempo reale un cartello, riceve suggerimenti di navigazione proiettati sulla sua lente e registra un video hands-free, tutto attraverso un paio di occhiali dall’aspetto ordinario. Questo scenario non è tratto da un film di fantascienza, ma è la realtà promessa dai nuovi Ray-Ban Display di Meta. Tuttavia, al di là del fascino tecnologico, si cela una questione giuridica fondamentale: cosa accade quando l’intelligenza artificiale diventa così intima e pervasiva da confondersi con i nostri sensi? L’imminente arrivo di questi dispositivi in Europa, previsto per il 2026, non è solo una novità di mercato, ma un test senza precedenti per il neonato AI Act europeo e per la legge italiana n. 132 del 2025, che dovranno dimostrare di poter governare un’innovazione che sfida i confini tradizionali tra pubblico e privato, tra individuo e collettività.
1. Il Caso Concreto: Specifiche Tecniche e Funzionalità dei Ray-Ban Display
Il 17 settembre 2025, nel corso del evento Meta Connect tenutosi a Menlo Park, Meta e Ray-Ban hanno ufficialmente presentato la nuova generazione di occhiali intelligenti, i “Ray-Ban Display”¹. Allo stato attuale, con data di riferimento 30 settembre 2025, il dispositivo è commercializzato esclusivamente nel mercato statunitense, con disponibilità immediata. Per il mercato europeo e, specificamente, italiano, la commercializzazione è ufficialmente annunciata a partire dall’inizio del 2026.
Le specifiche tecniche dichiarate dalle aziende delineano un prodotto ad alta integrazione tecnologica: un display monoculare a colori da 600×600 pixel integrato nella lente destra, una fotocamera da 12 megapixel in grado di registrare video in 1440p a 30 fps, memoria interna da 32 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. A ciò si aggiunge un accessorio esterno di notevole interesse giuridico, il “Neural Band”, basato su rilevazione elettromiografica, con autonomia di 18 ore e grado di protezione IPX7.
Le funzionalità pubbliche comprendono un ecosistema di servizi interconnessi: messaggistica, traduzione e sottotitoli in tempo reale, videochiamate con condivisione del punto di vista dell’utilizzatore, navigazione pedonale in realtà aumentata (in versione sperimentale) e l’interazione pervasiva con l’assistente vocale Meta AI.
2. Il Quadro Normativo di Riferimento: Il Nuovo Percorso Europeo e Italiano
L’analisi di conformità del dispositivo non può prescindere dal duplice quadro normativo, europeo e nazionale, recentemente definito.
- Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 12 luglio 2024, l’AI Act istituisce un quadro giuridico armonizzato per lo sviluppo e l’immissione sul mercato dei sistemi di IA. Di rilevanza centrale è l’Articolo 5, che vieta in modo tassativo pratiche quali l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, la categorizzazione biometrica basata su dati sensibili e il riconoscimento delle emozioni in contesti lavorativi ed educativi⁶. Ulteriori obblighi stringenti sono previsti dagli Articoli da 52 a 55 in materia di trasparenza, imponendo che gli utenti siano informati quando interagiscono con un’IA e che i contenuti generati artificialmente (sintetizzati o manipolati) siano adeguatamente etichettati.
- La Legge Italiana 23 settembre 2025, n. 132: Entrata in vigore il 10 ottobre 2025, la legge nazionale recepisce e, in alcuni aspetti, integra i principi dell’AI Act⁷. Tra le disposizioni più significative spicca il divieto assoluto dell’uso del riconoscimento facciale in spazi pubblici, il rafforzamento degli obblighi di etichettatura per i contenuti generati da IA, l’enfasi sulla necessità di misure di sicurezza informatica robuste e l’istituzione di deleghe al Governo per interventi settoriali attuativi⁷. La legge si fonda su una piena armonizzazione con i principi costituzionali di tutela della dignità umana (Art. 2 e 3 Cost.) e della riservatezza (Art. 15 Cost.), nonché con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
3. Analisi di Compatibilità Giuridica: Divieti e Obblighi
Un esame comparativo tra le funzionalità dichiarate dei Ray-Ban Display e le norme vincolanti sopra citate consente di giungere a una prima conclusione.
- Rispetto dei Divieti Assoluti (Art. 5 AI Act e L. 132/2025): Dalle specifiche tecniche e funzionali rese pubbliche da Meta, non emergono funzioni di identificazione biometrica remota, di categorizzazione basata su dati sensibili o di riconoscimento delle emozioni. Parimenti, il dispositivo non sembra incorporare, allo stato attuale, un sistema di riconoscimento facciale finalizzato all’identificazione delle persone. Pertanto, in una valutazione preliminare, i Ray-Ban Display non appaiono ricadere nelle pratiche vietate dall’Articolo 5 dell’AI Act né in contrasto con il divieto nazionale di cui alla L. 132/2025. È tuttavia imperativo sottolineare che questa compatibilità è dinamica e condizionata all’assenza di future implementazioni di tali funzionalità via aggiornamenti software o applicazioni di terze parti, evenienza che richiederebbe un’immediata e nuova valutazione di conformità.
- Adempimento degli Obblighi di Trasparenza (Artt. 52-55 AI Act): È su questo fronte che si concentrano le maggiori criticità. Funzioni come la traduzione simultanea, la sottotitolazione in tempo reale e le risposte fornite dall’assistente Meta AI attivano pienamente gli obblighi di trasparenza dell’AI Act. Ne consegue l’inderogabile necessità che il dispositivo renda inequivocabilmente riconoscibile all’utente l’origine artificiale di tali contenuti e servizi. Ciò dovrà tradursi in interfacce utente (UI) e esperienze utente (UX) chiare, con segnalazioni visive o acustiche costanti, e informative accessibili che spieghino il funzionamento e i limiti del sistema.
4. I Nodi Critici: Sicurezza Informatica e Protezione dei Dati “di Terzi”
Il profilo della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali assume, in questo contesto, un rilievo sostanziale e delicato. La natura intrinsecamente pervasiva e non intrusiva del dispositivo – un paio di occhiali – comporta la capacità di acquisire costantemente dati audiovisivi relativi a soggetti terzi (cd. “bystanders”) che non hanno manifestato alcuna consapevolezza né, tantomeno, prestato un consenso al trattamento.
Questa caratteristica impone l’implementazione di misure tecniche e organizzative di sicurezza di livello elevato, quali:
- Minimizzazione dei dati: acquisizione e conservazione dei soli dati strettamente necessari alla specifica funzione richiesta.
- Cifratura end-to-end: protezione dei dati sia in memoria che in transito.
- Sistemi di autenticazione robusti: per prevenire accessi non autorizzati al dispositivo e ai dati in esso contenuti.
- Meccanismi agevoli per l’esercizio dei diritti dell’interessato (accesso, cancellazione, opposizione) e per la revoca del consenso.
L’accessorio Neural Band, sebbene presentato come dispositivo di consumo, merita un’attenzione specifica. I dati elettromiografici, se associati a identificativi univoci, potrebbero configurarsi come dati biometrici, la cui trattazione è soggetta a tutele rafforzate ex Art. 9 del GDPR.
5. La Vigilanza e la Prospettiva Futura: Un Call to Action per le Autorità
La futura commercializzazione in Europa, prevista per il 2026, rappresenterà il banco di prova definitivo per l’efficacia del nuovo quadro normativo. È auspicabile e necessario un modello di vigilanza coordinato e proattivo che coinvolga sin d’ora:
- L’AI Office della Commissione Europea, per la supervisione dell’applicazione dell’AI Act.
- L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), in veste di autorità nazionale di coordinamento.
- Il Garante per la protezione dei dati personali, per tutti i profili attinenti alla privacy e al trattamento dei dati biometrici e di terzi.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per gli aspetti connessi ai servizi digitali e all’informazione.
- Il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le funzioni di vigilanza sul mercato.
Questa azione congiunta dovrà verificare non solo la conformità formale, ma anche l’effettiva implementazione di quei principi di accountability industriale che sono il cardine della nuova regolamentazione: documentazione tecnica accessibile, audit indipendenti periodici, sistemi di logging per la sicurezza e canali di segnalazione rapida delle vulnerabilità.
Conclusioni
L’analisi condotta rivela un paradosso. I Ray-Ban Display, nella loro configurazione attuale, sembrano scivolare attraverso le maglie dei divieti più assoluti dell’AI Act e della legge italiana. Tuttavia, è proprio questa loro apparente “innocuità giuridica” a renderli potenzialmente destabilizzanti. La minaccia non risiede in un’identificazione biometrica esplicita, bensì in una sorveglianza ambientale diffusa e nella normalizzazione di una raccolta dati continua e spesso invisibile ai terzi. La sfida per le autorità di vigilanza non sarà solo verificare una checklist di conformità, ma dovrà essere quella di interpretare e applicare principi giuridici astratti – come la dignità umana e l’autodeterminazione informativa – a un oggetto di uso quotidiano. Il successo o il fallimento di questa operazione definirà il perimetro delle nostre libertà nell’ecosistema dell’IA pervasiva. Il diritto, in questa partita, non può limitarsi a essere un arbitro retroattivo; deve diventare un architetto proattivo di spazi digitali fiduciari.
Avv. Claudio Caldarola